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D. 18/10/2001

3.3. Gli esercenti, relativamente ai clienti di cui al comma 3.1, lettera a) e lettera b), mettono a disposizione una modalità di autolettura dei consumi. Nel caso in cui non sia resa disponibile una modalità di autolettura, gli esercenti sono tenuti, relativamente ai clienti di cui al precedente comma 3.1, lettera a), ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura almeno ogni sei mesi e, relativamente ai clienti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera b), almeno ogni quattro mesi;

3.4. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso. L'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio;

3.5. Gli esercenti comunicano la eventuale non validità dell'autolettura effettuata dal cliente. Per gli esercenti che dispongono di un sistema automatico di autolettura è sufficiente la comunicazione di non validità dell'autolettura fornita dal sistema stesso;

3.6. Per i nuovi clienti di cui al precedente comma 3.1, lettere a) e b), gli esercenti, trascorsi tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di vendita, sono tenuti ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura oppure ad inviare una comunicazione, invitando il nuovo cliente ad utilizzare l'autolettura.

Art. 4. Mancata lettura del gruppo di misura

4.1. In caso di mancata lettura di un gruppo di misura entro i limiti stabiliti all'art. 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente è tenuto a fornire, nella prima bolletta emessa informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la lettura.

4.2. In caso di mancata lettura di un gruppo accessibile, entro i limiti stabiliti all'art. 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente fattura al cliente, nelle bollette di acconto successive alla mancata lettura, importi ridotti del 10% di ogni bolletta emessa. Nello stesso caso, qualora il successivo conguaglio sia a debito del cliente questo è diminuito, a titolo di indennizzo, di dieci punti percentuali per ogni lettura non effettuata.

Art. 5. Periodicità di fatturazione dei consumi

5.1. La periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente

a) per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale

b) per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale

c) per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

5.2. I clienti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera a) devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui al comma 3.1, lettera

b), devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui al comma 3.1, lettera c), devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi.

Art. 6. Modalità di calcolo dei consumi

6.1. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente.

6.2. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente.

6.3. L'esercente rende note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Tali modalità devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. Il calcolo dei consumi stimati deve essere effettuato dall'esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura. In presenza di più autoletture, possono essere prese in considerazione le sole autoletture trasmesse nell'intervallo di tempo indicato dall'esercente nella bolletta.

6.4. Le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.

6.5. L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

6.6. In presenza di errori nella fatturazione a danno del cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nei tempi fissati dall'art. 11, comma 11.2, della deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000. Titolo III

Art. 7. Tempi e modalità di pagamento della bolletta

7.1. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta.

7.2. Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall'esercente, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere imputati al cliente.

7.3. L'esercente offre al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita.

Art. 8. Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento

8.1. Il cliente paga la bolletta entro il termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (di seguito: tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali.

8.2. Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

8.3. L'esercente può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Art. 9. Modalità e tempi di sospensione della fornitura

9.1. L'esercente, in caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonchè i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

9.2. L'esercente non può sospendere la fornitura al cliente

a) in assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma 9.1

b) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente

c) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale

d) in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse dalla vendita del gas, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio

e) durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi

f) per fattispecie previste in modo non esplicito nel contratto di vendita

g) per mancata sottoscrizione del contratto di vendita.

9.3. In deroga a quanto stabilito dal comma 9.2, lettera a), l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

9.4. L'esercente, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Titolo IV Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

Art. 10. Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

10.1. Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione, il cliente, nei casi e con le modalità di cui al successivo comma 10.2, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive.

10.2. Il cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma

10.3, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

10.3. L'esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione

a) per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio

b) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura

c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

10.4. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.

10.5. Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza.

10.6. Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.

10.7. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento. Titolo V Forme di garanzia

Art. 11. Garanzie applicabili a tutti i clienti

11.1. L'esercente può richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente.

11.2. L'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

Art. 12. Condizioni per il deposito cauzionale

12.1. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre trenta giorni dal1a cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.

12.2. Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

12.3. Al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, l'esercente non può richiedere al cliente di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

Art. 13. Ammontare del deposito cauzionale

13.1. Il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato

a) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 25,00 euro

 

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